ATTO DI DENUNCIA – QUERELA
– AL VICE QUESTORE, DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI ISCHIA;
– AL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI ISCHIA;
– ALLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ISCHIA;
– AL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI DI CASAMICCIOLA TERME;
– ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
I sottoscritti, componenti del “COMITATO SPONTANEO DI CITTADINANZA ATTIVA ISOLA D’ISCHIA”, corrente in Ischia alla Via Seminario,
premesso che:
1. gli istanti sono a conoscenza che la ASL NA2 Nord ha in procinto di accorpare, trasferendo gli stessi da siti ove già operano, le strutture del SIR di Barano d’Ischia, del Centro di Igiene e Salute Mentale di Ischia ed ambulatori di guardia medica presso un complesso edilizio in Casamicciola Terme alla Via Nizzola, denominato “ex Hotel Stefania”;
2. risulta agli istanti che tale struttura, di proprietà di terzi, sia stata tratta in locazione dall’ASL NA2 Nord già dal dicembre 2012 e che nella stessa la medesima ASL NA2 Nord ha realizzato lavori tesi al suo cambio di destinazione, essendo, come detto, in precedenza già destinata a struttura turistico-ricettiva;
3. risulta ancora agli istanti che le opere realizzate, come il cambio di destinazione d’uso, siano del tutto illegittime, tant’è che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casamicciola Terme, con ordinanza n. 12 del 4 luglio 2014, «… VISTO il verbale di sopralluogo redatto dal tecnico comunale edilizia privata, prot. n. 215 del 01.07.2014, nel quale viene segnalato una variazione di destinazione d’uso illegittima della struttura ricettiva denominata Hotel Stefania, ad opera dell’ASL Na2 Nord, nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Ferraro, nato a Napoli il 9.3.1946, domiciliato per la carica presso la sede di Pozzuoli alla Via Corrado Alvaro n. 8, il quale ha provveduto ad adibire l’immobile de quo a struttura sanitaria, destinata ad “unità operativa complessa di salute mentale”; RILEVATO che la trasformazione d’uso è stata eseguita in modo illegittimo in zona F3, parte del territorio comunale preservato dal PRG a Parco Turistico Idrotermale; RILEVATO che la destinazione d’uso non è perseguibile in tale zona; RILEVATO altresì che parte dell’immobile è oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L. 47/85 …. ; DATO ATTO che le opere di cui sopra sono state intraprese in assenza di titoli abilitativi prescritti dalle vigenti normative e dal vigente RUEC», ha ordinato «… all’ASL Na2 Nord, nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Ferraro … di ripristinare, a sua cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, la destinazione d’uso della struttura turistico-ricettiva all’insegna “Hotel Stefania”, sita alla piazzetta Nizzola”;
4. in sostanza, risulta pertanto che l’Ente Comune di Casamicciola Terme ha prima accertato attraverso i suoi tecnici, già dall’1 luglio u.s., che sono state realizzate violazioni alla normativa urbanistico-edilizia e paesistica e successivamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, risulta che, nonostante le ordinanze sembrerebbero essere state trasmesse a tutte le Autorità in indirizzo, nessuno abbia sin qui provveduto a disporre il sequestro preventivo dell’immobile, oggetto, come detto, di lavori abusivi e, comunque, di illegittima modifica di destinazione d’uso;
5. appartiene al notorio che, allorquando un pubblico ufficiale viene a conoscenza di un reato edilizio e/o paesistico, procede immediatamente al sequestro del bene, a sensi dell’art. 321, comma 3 bis, codice procedura penale; e ciò anche ove le opere fossero ultimate, posto che può considerarsi come antigiuridica l’implicazione proveniente dalla perpetrazione dell’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (sul punto, vedi Cass. pen., sez. II, 3.5.2012, n. 47131 e, più in generale, Cass. pen., sez. un., 5 maggio 2013, n. 9). Questo è, peraltro, quello che avviene sempre, specie nell’isola d’Ischia, purtroppo assurta agli onori della cronaca proprio per la vicenda degli abusi edilizi e degli abbattimenti ordinati, specie in danno di poveri cittadini che avevano, anche se abusivamente, realizzato la loro prima casa;
6. a ciò deve aggiungersi che risulta ancora che il Comune di Casamicciola Terme, nella persona del Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Attività Produttive, con ordinanza n. 15 dell’8 luglio 2014, «… Dato atto che … la struttura non presenta più la destinazione d’uso ricettiva, ma bensì struttura sanitaria socio-assistenziale, ossia si è proceduto a variare la destinazione d’uso in modo arbitrario e in assenza di titoli … il cambio di destinazione d’uso non è consentito in tale zona» e preso atto dell’emissione dell’ordinanza n. 12 del 4 luglio 2014 prima citata, ha ordinato al sig. Giuseppe Ferraro, nella qualità «… la cessazione immediata dell’attività di che trattasi esercitata nei locali ex Hotel Stefania siti in Casamicciola Terme alla Via Nizzola». Tuttavia, ad oggi risulta che la struttura funzioni ancora e, nonostante i provvedimenti emessi, dalla struttura del SIR di Barano d’Ischia si sta alacremente procedendo a trasferire il mobilio e le suppellettili!
7. Oltre quanto riferito, deve pure evidenziarsi che la mancata ottemperanza all’ordine di immediata cessazione dell’attività (se notificato effettivamente al trasgressore), potrebbe integrare l’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 650 codice penale, posto che il destinatario starebbe contravvenendo ad un ordine dato dall’Autorità.
8. Gli istanti tendono a sottolineare che le segnalazione che precedono non hanno intento persecutorio, tese cioè esclusivamente a chiedere l’accertamento di eventuali responsabilità nei fatti esposti, ma principalmente per sollecitare la difesa e la tutela di persone deboli (utenti del SIR e del DSM), che non hanno possibilità di far rispettare i propri diritti, anche sotto il profilo della dignità umana, evitando che gli stessi siano relegati in una struttura inidonea, sprovvista dei più elementari requisiti previsti dalla legge atti ad assicurare una vita decorosa (ad esempio, spazi comuni, cucina, superfici esterne di socializzazione, privacy, etc.). Un eventuale trasferimento degli utenti minerebbe il delicato equilibrio psico-sociale, faticosamente conquistato negli anni della permanenza nel Comune di Barano d’Ischia.
Ciò premesso, gli esponenti, nel sollecitare un immediato intervento atto ad impedire la reiterazione di reati, anche attraverso l’utilizzo di una struttura riconosciuta oggetto di lavori edilizi e di cambio di destinazione d’uso non autorizzati, oltre che il perpetrare continue violazioni ad un ordine legalmente dato dall’Autorità, con il presente atto sporgono formale
DENUNCIA-QUERELA
nei confronti di tutti coloro che dai fatti esposti dovessero risultare colpevoli di commissione di reati che dovessero evidenziarsi, chiedendone la punizione.
Con espressa riserva di costituirsi parte civile per tutti i danni patiti e patiendi per l’ingiusto comportamento narrato.
Allegano copia delle ordinanze del Comune di Casamicciola Terme n. 12 del 4.7.2014 e n. 15 dell’8.7.2014, scaricate dal sito internet ufficiale dell’Ente www.comune.casamicciolaterme.na.it.
Dichiarazione di voler essere informato
dell’eventuale richiesta di archiviazione
(art. 408 c.p.p.)
I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p., dichiarano di voler essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione della presente notizia di reato.